Associazione federata ANMVI - gestita da E.V. Soc. cons. a r.l.

STATUTO Dell’Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica (AIVEMP)

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "AIVEMP” (Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica)

Art. 2 - L’Associazione ha sede in Cremona via Trecchi n.20

Art. 3 - L'Associazione è un’organizzazione non commerciale, non persegue finalità di lucro, ma solo finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l’educazione permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi , seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, nel settore della medicina pubblica, sia a livello nazionale e locale che internazionale; si propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore. Al fine di garantire: - una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; - l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o dei rendiconti, valgono tra i soci i seguenti patti:

Patrimonio ed Esercizi Sociali

Art. 4 - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dall’utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei soci, libro Verbali dell'Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei soci, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea, il rendiconto economico finanziario. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. L’Associazione delegherà alla E.V. srl con sede in Cremona via Trecchi n.20, tutta la gestione organizzativa e amministrativa di tutta la propria attività. La E.V. srl con sede in Cremona via Trecchi n.20, si impegna a dare rendiconto di tutte le attività svolte predisponendo inoltre il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dalla assemblea.

Art. 6 - Sono membri effettivi dell’Associazione tutti i laureati in medicina veterinaria. Sono membri associati della Associazione gli studenti in medicina veterinaria iscritti al quinto anno del corso di laurea, o fuori corso, e tutti coloro che, pur non essendo medici veterinari, ma operando in settori complementari, saranno interessati ad aderire all’Associazione per poter partecipare alle sue iniziative ed usufruire dei servizi dalla stessa proposti. I soci associati non hanno diritto di voto e non potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo. Possono divenire soci onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l’attività professionale nel settore della medicina pubblica veterinaria o hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell’Associazione. I soci onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Art. 7 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. L'adesione si intende a tempo indeterminato. L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale. La quota o contributo associativo non sono ripetibili, trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamenti contrari all’etica professionale.

Amministrazione

Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la validità alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10- Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Presidente Senior, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e due Consiglieri. Solo per il primo mandato il Consiglio Direttivo sarà composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e tre Consiglieri.

Art. 11- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato il Presidente uscente rimane nel Consiglio Direttivo per la durata di tre anni come Presidente Senior.

Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Sarà previsto come organismo decisionale per la gestione ordinaria un Consiglio di Presidenza composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario che sarà comunque tenuto a relazionare, quanto deciso, a tutto il Consiglio alla prima riunione dello stesso.

Art. 14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 15 - I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede sociale ed inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l’ordine del giorno. La comunicazione di convocazione verrà spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di assemblea elettiva, la comunicazione viene inviata ai soci almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 del c.c.

Art. 16 - L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 19 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quanto previsto al successivo art.22 del presente statuto, con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c., primo comma, anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile. In occasione dell'Assemblea annuale, alla scadenza del mandato del Consiglio, vengono rinnovate le cariche sociali su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione a maggioranza relativa dei soci presenti. Candidature eventuali, proposte dai soci, devono giungere al Presidente, tramite raccomandata, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. In caso di mancata proposta da parte del Consiglio Direttivo e/o di singoli soci, sarà l’Assemblea stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche; seguirà una votazione per alzata di mano. Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati; se non entra nei meccanismi automatici (Presidente, Presidente Senior) non è più rieleggibile. Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica al massimo quattro mandati e, qualora non entrino nei meccanismi automatici decadono.

Modifiche Statutarie

Art. 20 - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente dai soci almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto.

Scioglimento

Art. 21 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci ed è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Tutte le eventuali controversie sociali che possono sorgere tra i soci e tra questi e l’Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, a maggioranza il loro lodo sarà inappellabile.

Varie

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troverà applicazione la disciplina stabilita dal codice civile per le Associazioni.

Lo statuto dell'Associazione Italiana Veterinaria Medicina Pubblica (AIVEMP) è scaricabile qui
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